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ANAC AGGIORNA IL REGOLAMENTO SULL’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

03 Marzo 2026

Con deliberazione 3 febbraio 2026, n. 41, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’aggiornamento del Regolamento in materia di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990, intervenendo sul testo già adottato con delibera n. 1019/2018.

Le tre figure, pur accomunate dalla finalità di assicurare trasparenza e controllo diffuso sull’azione amministrativa, si differenziano per presupposti soggettivi, ambito applicativo e regime dei limiti.

La revisione regolamentare - avente natura di disciplina interna attuativa - incide su quattro profili essenziali: definizioni, differimento, limiti connessi a segretezza e riservatezza, nonché individuazione del responsabile del procedimento negli accessi relativi ai contratti pubblici.

In primo luogo, l’art. 1 viene adeguato mediante espresso richiamo al Codice Appalti, consolidando il coordinamento tra disciplina dell’accesso e nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici ed evitando riferimenti impliciti a previgenti disposizioni.

Quanto al differimento, l’art. 21, comma 1, lett. b), è riformulato prevedendo che il responsabile del procedimento possa rinviare l’ostensione degli atti durante lo svolgimento delle procedure di gara, in conformità alla disciplina vigente e, in particolare, all’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023. Il potere di differimento viene così ancorato alle esigenze di tutela della concorrenza, della par condicio e della regolarità procedimentale, configurandosi quale limitazione temporanea e motivata, non già quale compressione definitiva del diritto di accesso.

Di particolare rilievo è la modifica dell’art. 24, che tipizza le categorie documentali sottratte all’ostensione, salvo quanto previsto dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Sono esclusi, tra l’altro, i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali (salvo che costituiscano presupposto di provvedimenti richiamati), gli atti e la corrispondenza inerenti alla difesa dell’Autorità in sede precontenziosa o contenziosa, nonché talune parti dei verbali del Consiglio e la documentazione concernente relazioni sindacali. La previsione recepisce l’orientamento giurisprudenziale volto a tutelare il diritto di difesa e le strategie processuali rispetto a istanze di trasparenza indiscriminata.

Infine, l’art. 25 attribuisce al RUP della procedura di affidamento - individuato ai sensi del Regolamento del 7 luglio 2021 - la responsabilità del procedimento in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. Ne deriva un rafforzamento dell’integrazione tra gestione della gara e trattazione delle istanze di accesso, con correlata responsabilità in ordine a differimenti, esclusioni e oscuramenti, da motivarsi in coerenza con il Codice.

Le nuove disposizioni sono efficaci dal 27 febbraio 2026, successivamente alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Redattore: Redazione UPI