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Il conglobamento dell’indennità di comparto e gli effetti sul fondo: cosa devono prepararsi a fare le Province dal 2026

La stipula definitiva del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 renderà immediatamente attuale, anche per le Province, una questione tutt’altro che marginale: il conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, disciplinato dall’art. 60 della preintesa contrattuale nel testo rettificato dall’ARAN.

La norma prevede che, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sottoscrizione del contratto, una parte dell’indennità di comparto venga assorbita nei tabellari. In particolare, viene integralmente trasferita la quota A), oggi finanziata dal bilancio, e una parte della quota B), oggi a carico del Fondo risorse decentrate. La conseguenza immediata è la necessità di rideterminare, dal gennaio 2026, i valori tabellari di accesso delle quattro Aree di inquadramento, applicando quelli indicati nella colonna 2 della Tabella B allegata al CCNL.

Dal lato dei lavoratori, l’operazione è neutra sotto il profilo del trattamento economico complessivo. L’aumento del tabellare è infatti compensato dalla riduzione di una voce fissa e generalizzata. Tuttavia, il nuovo tabellare diventa base di calcolo per una serie di istituti: tredicesima, lavoro straordinario, indennità di turno e, in prospettiva, anche per pensione e TFS/TFR. Si tratta di effetti marginali, ma strutturali.

Il vero nodo, però, riguarda il fondo risorse decentrate. Il comma 2 dell’art. 60 impone agli enti di ridurre il fondo di un importo annuo pari alla quota di indennità di comparto B) trasferita ai tabellari, calcolata sui dipendenti – anche a tempo determinato – in servizio alla data del 1° gennaio 2026. È un’operazione una tantum nel metodo, ma permanente negli effetti: la riduzione va consolidata sulla parte stabile del fondo.

Il contratto chiarisce inoltre che tale riduzione non genera alcuno spazio aggiuntivo, né ai fini del rispetto del tetto al trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, né per l’incremento possibile ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025. In altri termini, il fondo viene abbattuto contabilmente, ma continua a essere considerato “come se” non lo fosse, ai fini dei limiti di legge.

Questo meccanismo richiama da vicino quanto già sperimentato con il CCNL 16 novembre 2022 in relazione ai valori B1-B3G e D1-D3G. Anche in questo caso, è ragionevole ritenere che l’importo calcolato sui dipendenti in servizio al 1° gennaio 2026 non debba essere ricalcolato negli anni successivi per effetto di cessazioni o nuove assunzioni, consolidandosi definitivamente nel fondo.

Restano però alcuni profili applicativi da chiarire. In particolare, il tema dei part-time: è plausibile che il conteggio tenga conto solo dei rapporti part-time “genetici” e non di quelli trasformati nel corso del rapporto, ma su questo punto sarà opportuno attendere indicazioni ufficiali dell’Agenzia