La disciplina del trattamento accessorio torna al centro dell’attenzione degli enti locali e, in modo particolare, delle Province. Non si tratta di una questione meramente contabile o tecnica: il modo in cui vengono interpretati e applicati gli strumenti di superamento del tetto 2016 incide direttamente sulla capacità degli enti di valorizzare il personale, sostenere le nuove assunzioni e rendere più attrattiva l’organizzazione pubblica.
Per il secondo anno consecutivo, Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dispongono di due strumenti che consentono, sia pure con presupposti e finalità differenti, di intervenire sul limite al trattamento accessorio previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
Il primo strumento è quello dell’adeguamento del limite previsto dall’articolo 33 del d.l. 34/2019. Il secondo è l’incremento stabile della parte stabile del fondo risorse decentrate introdotto dall’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025, il cosiddetto Decreto PA.
A uno sguardo superficiale, entrambi sembrano muoversi nella stessa direzione: consentire agli enti di andare oltre il tetto 2016. Ma, a ben vedere, la loro natura è profondamente diversa. Ed è proprio questa differenza che diventa decisiva, soprattutto per le Province.
L’adeguamento del limite previsto dall’articolo 33 del d.l. 34/2019 è collegato alla disciplina degli spazi assunzionali. La logica è chiara: se un ente aumenta il personale a tempo indeterminato rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, deve poter adeguare proporzionalmente anche il limite del trattamento accessorio. L’obiettivo non è aumentare il salario accessorio medio, ma evitare che l’incremento del numero dei dipendenti determini una riduzione della quota media pro capite.
In altri termini, questo meccanismo serve a garantire che le nuove assunzioni non “diluiscano” il fondo esistente, penalizzando l’intera platea dei dipendenti. È una misura di salvaguardia interna all’ente. Non produce, di per sé, un miglioramento del trattamento accessorio; impedisce piuttosto che il rafforzamento degli organici si traduca in un impoverimento medio delle risorse disponibili.
Questa considerazione è particolarmente importante per le Province. Dopo anni di forte compressione organizzativa, molte amministrazioni provinciali stanno provando a ricostruire competenze, strutture tecniche e capacità amministrativa. L’aumento del personale, in questo contesto, non può essere accompagnato da una riduzione del salario accessorio medio. L’adeguamento del limite risponde esattamente a questa esigenza: mantenere in equilibrio il sistema mentre l’ente torna ad assumere.
Diversa è la funzione del Decreto PA. L’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025 consente agli enti, nel rispetto dei vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio, di incrementare la parte stabile del fondo risorse decentrate fino a un valore massimo pari al 48% dei tabellari 2023, ridotto della consistenza del fondo stabile e delle Elevate Qualificazioni.
Qui la logica cambia radicalmente. Non siamo di fronte a una semplice rideterminazione aritmetica del limite, ma a una vera e propria deroga al tetto 2016. Le risorse inserite nella parte stabile del fondo hanno natura strutturale e si consolidano nel tempo. Non servono soltanto a conservare l’esistente, ma possono determinare un effettivo incremento del trattamento accessorio.
È questo il passaggio più delicato. L’adeguamento del limite tutela l’invarianza della quota media pro capite. Il Decreto PA, invece, mira a creare le condizioni per un miglioramento della retribuzione accessoria del personale delle Funzioni locali, storicamente penalizzato nel confronto con altri comparti pubblici.
Su questo rapporto è intervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 80/2026/PAR. La pronuncia è rilevante perché rappresenta uno dei primi interventi interpretativi sul coordinamento tra i due strumenti.
La Sezione conferma che le due discipline restano entrambe vigenti e che l’introduzione del Decreto PA non ha eliminato la funzione dell’adeguamento del limite previsto dall’articolo 33. Tuttavia, nel definire il loro rapporto operativo, la Corte afferma che l’ente che abbia utilizzato l’incremento fino al 48% deve comunque verificare, a fine esercizio, se risulti salvaguardata la quota media pro capite riferita al 2018. Solo qualora tale valore non sia garantito, potrà procedere all’adeguamento del limite e, ove ne ricorrano i presupposti, anche del fondo.
Questa impostazione sembra costruire un rapporto in qualche misura assorbente tra i due istituti. Prima si guarda all’effetto complessivo prodotto dall’incremento del Decreto PA; poi, solo se quell’incremento non è sufficiente a garantire la quota media pro capite 2018, si ricorre anche all’adeguamento del limite.
La ricostruzione ha una sua coerenza prudenziale, soprattutto nella prospettiva della finanza pubblica. Tuttavia, presenta una criticità di fondo: rischia di confondere due piani che, invece, dovrebbero restare distinti.
Se l’adeguamento del limite serve a non peggiorare la posizione media dei dipendenti in presenza di nuove assunzioni, esso dovrebbe operare come passaggio preliminare e autonomo. Prima l’ente verifica se, per effetto dell’aumento del personale rispetto al 2018, occorra adeguare il tetto per mantenere invariata la quota media pro capite. Poi, separatamente, valuta se utilizzare il Decreto PA per incrementare stabilmente il fondo e migliorare il trattamento accessorio.
Seguendo questa impostazione, i due strumenti non si assorbono, ma si collocano in sequenza logica. L’adeguamento del limite tutela l’equilibrio interno dell’ente. Il Decreto PA consente, invece, un incremento stabile e migliorativo delle risorse decentrate.
Per le Province questa distinzione è essenziale. Se il Decreto PA viene utilizzato solo per “coprire” la salvaguardia della quota media pro capite, rischia di perdere parte della propria funzione innovativa. Invece di rappresentare uno strumento di rafforzamento del salario accessorio, finirebbe per essere impiegato, almeno in parte, per evitare un arretramento prodotto dall’aumento del personale.
Il punto, quindi, non è solo interpretativo. È strategico. Le Province devono poter programmare politiche del personale coerenti con la ricostruzione degli organici, la valorizzazione delle professionalità tecniche e amministrative, il presidio delle funzioni fondamentali e l’attrattività dell’ente. In questo quadro, la gestione del fondo risorse decentrate non può essere ridotta a un mero esercizio di compatibilità numerica.
Occorre distinguere con chiarezza tra salvaguardia e sviluppo. Salvaguardare significa garantire che l’aumento dei dipendenti non riduca il trattamento accessorio medio. Sviluppare significa utilizzare gli spazi normativi disponibili per migliorare stabilmente le risorse destinate alla produttività, alla performance, alle responsabilità e alla valorizzazione professionale.
La deliberazione della Corte dei conti Toscana rappresenta dunque un passaggio importante, ma apre anche un confronto che merita ulteriore approfondimento. Per le amministrazioni provinciali, la soluzione più coerente sembra quella di mantenere distinti i due percorsi: da un lato l’adeguamento del limite 2016, quando ne ricorrono i presupposti; dall’altro l’incremento stabile del Decreto PA, come leva autonoma di rafforzamento del fondo.
Solo così i due strumenti possono esprimere pienamente la loro funzione: il primo impedire che le nuove assunzioni impoveriscano il sistema; il secondo consentire finalmente un incremento effettivo del salario accessorio nel comparto delle Funzioni locali